Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di
danni alla persona.
Il recente Testo Unico in materia di
sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ha posto l’accento
sulla necessità di prevenire, in azienda, situazioni stressanti, potenzialmente
lesive della salute dei dipendenti.
Ed
infatti, l’art. 28 del nuovo TU sicurezza ha imposto ai datori di lavoro di inserire
nella valutazione dei rischi anche quelli derivanti da “stress lavoro-correlato” e di adottare le
opportune misure di prevenzione.
Una
prima indicazione proviene dall’Europa: l’Accordo Europeo del 8.10.2004,
recepito in Italia solo di recente ad opera dell’Accordo Interconfederale del 9
giugno 2008, ha
espressamente chiarito che “Lo stress non è una malattia, ma una situazione
di prolungata tensione (che) può ridurre l’efficienza sul lavoro e può
determinare un cattivo stato di salute”. La definizione è quindi molto
ampia e si presta a ricomprendere un gran numero di situazioni frequentemente
riscontrabili al lavoro, e potenzialmente dannose per il lavoratore.
In
questo contesto, deve il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ricomprendere
quei fenomeni riconducibili al c.d. mobbing? Il TU sicurezza impone di adottare
misure di prevenzione contro il mobbing?

