Sicurezza sul Lavoro
Il rischio alcol
La promozione della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro si realizza attraverso misure e provvedimenti
di competenza datoriale quali l’applicazione delle normative, l’adozione di
procedure, la qualità degli ambienti, il controllo del fattore di rischio
(rumore, sostanze chimiche, attrezzature e macchine) ma anche con l’adozione da
parte del lavoratore di sani stili di vita e comportamenti responsabili.
Nei paesi industrializzati le
scorrette abitudini di vita - tabagismo, abuso di alcol, uso di stupefacenti,
incongruenze alimentari - giocano un ruolo prioritario nel determinare
patologie o comportamenti individuali che possono avere pesanti conseguenze
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Alcol: dimensioni del problema
L’uso di bevande alcoliche
rappresenta un abitudine alimentare e culturale largamente diffusa nel mondo
occidentale.
Nel nostro paese il numero di
persone che eccedono nel consumo di alcol diverse volte al mese è pari a circa
4 milioni (consumatori problematici), gli alcolisti circa 1,5 milioni con un
incremento annuale di circa 50-60 mila nuovi casi (Società Italiana di
Alcoologia 2001).
Per alcolismo si intende un
disturbo a genesi multi-fattoriale (biopsicosociale) associato alla protratta
assunzione dei bevande alcoliche caratterizzato essenzialmente da:
- perdita di controllo sull’uso di alcolici;
- dipendenza: incapacità di rinunciare all’assunzione
di alcol con tendenza ad aumentare la dose per mantenere il medesimo
effetto(tolleranza);
- cambiamento nello stile di vita: tendenza
all’isolamento, crisi e/o perdita delle abituali relazioni sociali e
familiari, sofferenza psichica ed emozionale.
Ogni anno sono attribuibili
direttamente o indirettamente al consumo di alcol il 10% di tutti i tumori, il
63% delle cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% di tutti gli incidenti
stradali, il 9% delle invalidità e delle malattie croniche (World Health
Report, OMS, 2002).
In tutta Europa l’alcol collegato
alla guida rappresenta attualmente la prima causa di morte tra i giovani di età
compresa tra i 15 ed i 29 anni.
Si stima che il 10% dei ricoveri
e 40.000 decessi all’anno sono attribuibili a patologie correlate al consumo di
alcol (SIA) con un costo sociale pari al 2,5% del PIL (OMS2001).
Alcol e lavoro
In ambito lavorativo l’uso di
bevande alcoliche provoca un notevole aumento dei rischi sia di infortunio e
malattia (le assenze dal lavoro sono 3-4 volte superiori agli altri lavoratori)
che di perdita di lavoro per licenziamento.
In particolare lo OMS stima che
almeno il 10% degli infortuni è attribuibile all’uso di alcol.
L’assunzione di alcolici rende
pericolosa l’attività lavorativa in quanto provoca:
Ø
alterazione della capacità visiva e riduzione
della visione notturna
Ø
rallentamento dei tempi di reazione
Ø
sopravvalutazione delle capacità e
sottovalutazione dei pericoli
Ø
incordinazione motoria.
Le probabilità di un evento
infortunistico aumenta con la quantità di alcol nel sangue; un lavoratore con
alcolemia di 0,5 grammi/litro (limite legale per il codice stradale) ha
probabilità 2 volte superiore di essere coinvolto in un infortunio rispetto ad
un soggetto sobrio, con un alcolemia di 0,8 grammi/litro 4 volte superiore, con
un alcolemia di 1,5 grammi/litro 25 volte superiore. Ciononostante si continua
a lavorare ed a consumare alcolici: un’indagine svolta dallo SPISAL di Mestre
su circa 1200 lavoratori ha evidenziato che il 17% di loro consumava oltre un
litro di vino al giorno.
Un’indagine effettuata dallo
SPISAL di Conegliano Veneto ha analizzato la correlazione tra gli infortuni sul
lavoro e il livello di alcolemia in 429 lavoratori pervenuti al Pronto soccorso
a seguito di infortunio sul lavoro. Il 37% di questi presentava tracce di alcol
nel sangue, il 3% presentava valori di alcolemia superiori a 0,4 g/l e l’ 1,4%
superiori a 0,8 g/l. I livelli più elevati di alcolemia sono stati riscontrati
alle ore 14, 16 e 18 evidenziando un abitudine consolidata di consumare
alcolici nelle ore pomeridiane.
Tra i lavoratori infortunatisi
il sabato e la domenica, sono stati rilevati livelli di alcolemia
significatamene superiori rispetto a quelli infortunatisi negli altri giorni
della settimana.
Un altro aspetto degli effetti
negativi dell’alcol sul lavoro spesso sottostimato è l’interazione tra alcol e
fattori di rischio lavorativo. L’alcol ha la capacità di influire sull’azione
organo-tossica di numerose sostanze chimiche presenti in ambiente di lavoro.
A puro titolo esemplificativo:
Ø
alcol e solventi: potenziamento degli effetti
sul sistema nervoso e sul fegato
Ø
alcol e pesticidi: aumento neuro ed epatossicità
Ø
metalli (piombo, mercurio, cromo): aumento della
tossicità specifica
Ø
alcol e rumore: incremento del danno uditivo
Ø
alcol e basse temperature: aumento della
dispersione termica
Normativa di riferimento
Nelle realtà lavorative in cui
si presentano problematiche correlabili all’assunzione di alcol in occasione di
lavoro, le linee di azione aziendale devono far riferimento alla legge numero
125 del 30/03/2001 e all’intesa Stato-Regione del 16 Marzo 2006.
Legge quadro in materia di
alcol e di problemi alcolcorrelati
Legge 30.03.2001 n. 125 Art.
15.
(disposizione per la
sicurezza sul lavoro)
1.
Nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute di terzi, individuate con decreto del Ministro della sanità (®Intesa
16 Marzo 2006) , è fatto divieto di assunzione di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
2.
Per le finalità previste dal presente articolo i controlli
alcolmetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzione di vigilanza
competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali
3.
Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate
che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso
i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture
riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309.(in concreto:
diritto di conservazione del posto, per il tempo necessario al recupero e
riabilitazione e comunque non oltre i 3 anni)
Intesa Stato-Regione del
16/03/2006 ai sensi dell’articolo 15 della legge 125/2001
Individuazione delle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
(Vengono riportate le
mansioni più rappresentative)
1.
impiego di gas tossici
2.
conduzione di generatori di vapore
3.
attività di fochino
4.
manutenzione degli ascensori
5.
dirigenti e preposti negli impianti a rischio di
incidenti rilevanti
6.
mansioni sanitarie
7.
vigilatrice d’infanzia
8.
attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private
9.
attività che comporti dotazione di porto d’armi
10. addetti
alla guida di veicoli stradali (con patente di guida di categoria B, C, D, E)
11. addetti
circolazione dei treni, autolinee, funicolari…
12. personale
marittimo
13. piloti
d’aerei e controllori di volo
14. addetti
alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
15. lavoratori
addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni
16. addetti forni di fusione
17. operatori
addetti a sostanze esplosive e infiammabili
18. addetti cave e miniere
MODUS OPERANDI AZIENDALE
E’ opportuno che il problema
alcool venga considerato nella Valutazione dei Rischi Aziendali almeno in
rapporto alle mansioni a rischio; in tutti i casi, i lavoratori con
caratteristiche di “consumatori problematici”, sentito il parere del Medico
Competente, dovrebbero venir inseriti in mansioni compatibili con la
problematica in atto.
Un progetto aziendale
anti-alcool deve mirare a informare e sensibilizzare dirigenti e lavoratori sui
danni derivanti dal consumo di alcool nell’ambiente di lavoro (infortuni,
interazioni con tossici lavorativi) e sulle patologie che, a lungo andare, possono
compromettere la salute fisica e psichica del soggetto.
A tal fine diventa fondamentale
la creazione di un gruppo di lavoro formato da figure aziendali – R.L.S.,
R.S.P.P., preposti, dirigenti, Medico Competente – e operatori dei servizi di
Medicina del Lavoro e di tossicodipendenza dell’ ASL competente che provveda a
promuovere:
-
raccolta d’informazione sullo stile di vita, sulle
abitudini e sul livello di conoscenza del
problema
alcool nelle maestranze
-
informazione e sensibilizzazione sulle problematiche di
dipendenza da alcool rivolte alle maestranze e sulla normativa in fatto di
alcool e lavoro
-
condivisione di obiettivi (eliminazione dell’alcool in
mensa, rispetto del regolamento aziendale)
-
assistenza e percorsi facilitati per i problemi
individuali alcolcorrelati
La politica
aziendale deve:
1)
essere perfettamente in linea con la norma di legge
(es: i controlli alcoolimetrici sono consentiti solo nelle mansioni a rischio)
2)
prevedere l’estensione a tutta la popolazione aziendale
del divieto di consumo di alcool all’interno degli ambienti lavorativi
3)
essere chiara sulle sanzioni e sullo scopo dissuasivo e
non punitivo delle stesse
4)
essere condivisa anche dalle rappresentanze dei
lavoratori (essendo la salute del lavoratore lo scopo ultimo dell’iniziativa
aziendale)
Questi punti possono essere
adeguatamente e sinteticamente proposti attraverso un regolamento aziendale.
Di seguito un modello di
regolamento aziendale.
PREMESSA
AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN FATTO DI DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOOL SUL POSTO
DI LAVORO
La promozione della salute nei
luoghi di lavoro si attua attraverso la corretta applicazione delle normative,
la qualità degli ambienti, l’organizzazione del lavoro ma anche con l’adozione
di stili di vita sani. Il consumo di bevande alcoliche è un fattore che
influenza lo stato di salute e benessere durante il lavoro.
La ………………………………. vuole
stabilire con il presente regolamento alcune norme comportamentali in fatto di
consumo di bevande alcoliche sul posto di lavoro per garantire un elevato
livello di sicurezza e di prevenzione da eventi infortunistici statisticamente
più frequenti in caso di assunzione di alcool.
Il presente regolamento non ha
limiti temporali di validità e potrà essere modificato quando se ne ravvedesse
la necessità, alla luce di variazioni della normativa inerente l’autonomi
aziendale, dei contratti collettivi e delle leggi.
Destinatari sono i dipendenti
aziendali senza alcuna eccezione e
coloro che a qualsiasi titolo stabilmente o temporaneamente operano nei luoghi
di lavoro della …………………...
La ………………………...
si impegna a:
·
rendere edotti i lavoratori su quanto previsto
dalla normativa specifica in fatto di alcool e lavoro
·
procedere ad una corretta informazione sui
rischi legati all’assunzione di alcol sul posto di lavoro
·
indirizzare i lavoratori con eventuali problemi
di alcoldipendenza verso un programma di recupero concordato con le strutture
sanitarie competenti
·
promuovere azioni di prevenzione ed educazione
nei confronti dell’alcool per un sano stile di vita
·
favorire e
garantire la più ampia conoscenza del presente regolamento divulgandolo
presso i soggetti interessati mediante apposita ed adeguata attività di
comunicazione.
Fonti
normative:
- art. 2087 codice civile
- D.P.R. 303 del 1956
- Legge 30 Marzo 2001, n.125 “legge
quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”
·
Provvedimento Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato,le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano 16
marzo 2006, “ intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che
comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
REGOLAMENTO AZIENDALE AI FINI DEL DIVIETO DI
ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL POSTO DI LAVORO
Articolo 1
E’ fatto esplicito e assoluto divieto di introdurre, assumere e somministrare
bevande alcoliche
nei luoghi di lavoro aziendali.
Articolo 2
E’ fatto esplicito e assoluto
divieto di svolgere l’attività lavorativa sotto gli effetti di abuso di
sostanze alcoliche. La ……………………… disapprova l’assunzione di bevande alcoliche
nelle ore immediatamente precedenti l’inizio dell’attività lavorativa.
Articolo 3
I lavoratori che svolgono
attività che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi possono essere sottoposti a
controlli alcolimetrici da parte del medico competente e/o dei medici del
servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’ ASL
territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto del divieto di
assunzione di alcool.
Articolo 4
A seguito di controlli alcolimetrici evidenzianti assunzione di
alcol, saranno adottati i
provvedimenti di cui sotto
·
con alcolemia inferiore a 0,5 g/l: sarà
effettuato un richiamo verbale per il primo episodio alla presenza di RLS o
RSU; se la positività sarà confermata in un successivo controllo è previsto
ammonimento scritto. In caso di ulteriori recidive potranno essere erogate le
ulteriori sanzioni previste dal C.C.N.L. vigente seguendo il principio di
gravità e proporzionalità;
·
con alcolemia superiore a 0,5 g/l: è prevista la
sospensione temporanea del dipendente dall’attività mansionale a rischio e
l’erogazione di ulteriori sanzioni.
Articolo 5
Il preposto o il dirigente che
riscontri in un lavoratore segni comportamentali o fisici suggestivi di abuso
di bevande alcoliche è tenuto a richiedere l’intervento del medico competente o
del medico del servizio di prevenzione e sicurezza dell’ ASL al fine di
verificare in base anche al riscontro alcolimetrico se esistono le condizioni per svolgere in
piena sicurezza i compiti mansionali. In attesa della valutazione sanitaria il
preposto o dirigente deve inibire al dipendente di svolgere l’abituale attività
lavorativa al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e di
terzi.
In ogni caso, il rifiuto del
lavoratore a sottoporsi ai controlli alcolimetrici come previsti nel presente
regolamento e dalla normativa vigente
costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di
diligenza ex art. 2104 c.c.; al lavoratore, di conseguenza, potranno essere
irrogate le sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. vigente secondo il
principio di proporzionalità.
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