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venerdì 16 maggio 2008

FOCUS SICUREZZA

Sicurezza sul Lavoro
Il rischio alcol


La promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro si realizza attraverso misure e provvedimenti di competenza datoriale quali l’applicazione delle normative, l’adozione di procedure, la qualità degli ambienti, il controllo del fattore di rischio (rumore, sostanze chimiche, attrezzature e macchine) ma anche con l’adozione da parte del lavoratore di sani stili di vita e comportamenti responsabili.
Nei paesi industrializzati le scorrette abitudini di vita - tabagismo, abuso di alcol, uso di stupefacenti, incongruenze alimentari - giocano un ruolo prioritario nel determinare patologie o comportamenti individuali che possono avere pesanti conseguenze sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

 Alcol: dimensioni del problema

L’uso di bevande alcoliche rappresenta un abitudine alimentare e culturale largamente diffusa nel mondo occidentale.
Nel nostro paese il numero di persone che eccedono nel consumo di alcol diverse volte al mese è pari a circa 4 milioni (consumatori problematici), gli alcolisti circa 1,5 milioni con un incremento annuale di circa 50-60 mila nuovi casi (Società Italiana di Alcoologia 2001).

Per alcolismo si intende un disturbo a genesi multi-fattoriale (biopsicosociale) associato alla protratta assunzione dei bevande alcoliche caratterizzato essenzialmente da:

  1. perdita di controllo sull’uso di alcolici;
  2. dipendenza: incapacità di rinunciare all’assunzione di alcol con tendenza ad aumentare la dose per mantenere il medesimo effetto(tolleranza);
  3. cambiamento nello stile di vita: tendenza all’isolamento, crisi e/o perdita delle abituali relazioni sociali e familiari, sofferenza psichica ed emozionale.

Ogni anno sono attribuibili direttamente o indirettamente al consumo di alcol il 10% di tutti i tumori, il 63% delle cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% di tutti gli incidenti stradali, il 9% delle invalidità e delle malattie croniche (World Health Report, OMS, 2002).
In tutta Europa l’alcol collegato alla guida rappresenta attualmente la prima causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
Si stima che il 10% dei ricoveri e 40.000 decessi all’anno sono attribuibili a patologie correlate al consumo di alcol (SIA) con un costo sociale pari al 2,5% del PIL (OMS2001).


Alcol e lavoro

In ambito lavorativo l’uso di bevande alcoliche provoca un notevole aumento dei rischi sia di infortunio e malattia (le assenze dal lavoro sono 3-4 volte superiori agli altri lavoratori) che di perdita di lavoro per licenziamento.
In particolare lo OMS stima che almeno il 10% degli infortuni è attribuibile all’uso di alcol.
L’assunzione di alcolici rende pericolosa l’attività lavorativa in quanto provoca:
Ø  alterazione della capacità visiva e riduzione della visione notturna
Ø  rallentamento dei tempi di reazione
Ø  sopravvalutazione delle capacità e sottovalutazione dei pericoli
Ø  incordinazione motoria.

Le probabilità di un evento infortunistico aumenta con la quantità di alcol nel sangue; un lavoratore con alcolemia di 0,5 grammi/litro (limite legale per il codice stradale) ha probabilità 2 volte superiore di essere coinvolto in un infortunio rispetto ad un soggetto sobrio, con un alcolemia di 0,8 grammi/litro 4 volte superiore, con un alcolemia di 1,5 grammi/litro 25 volte superiore. Ciononostante si continua a lavorare ed a consumare alcolici: un’indagine svolta dallo SPISAL di Mestre su circa 1200 lavoratori ha evidenziato che il 17% di loro consumava oltre un litro di vino al giorno.
Un’indagine effettuata dallo SPISAL di Conegliano Veneto ha analizzato la correlazione tra gli infortuni sul lavoro e il livello di alcolemia in 429 lavoratori pervenuti al Pronto soccorso a seguito di infortunio sul lavoro. Il 37% di questi presentava tracce di alcol nel sangue, il 3% presentava valori di alcolemia superiori a 0,4 g/l e l’ 1,4% superiori a 0,8 g/l. I livelli più elevati di alcolemia sono stati riscontrati alle ore 14, 16 e 18 evidenziando un abitudine consolidata di consumare alcolici nelle ore pomeridiane.
Tra i lavoratori infortunatisi il sabato e la domenica, sono stati rilevati livelli di alcolemia significatamene superiori rispetto a quelli infortunatisi negli altri giorni della settimana.
Un altro aspetto degli effetti negativi dell’alcol sul lavoro spesso sottostimato è l’interazione tra alcol e fattori di rischio lavorativo. L’alcol ha la capacità di influire sull’azione organo-tossica di numerose sostanze chimiche presenti in ambiente di lavoro.
A puro titolo esemplificativo:
Ø  alcol e solventi: potenziamento degli effetti sul sistema nervoso e sul fegato
Ø  alcol e pesticidi: aumento neuro ed epatossicità
Ø  metalli (piombo, mercurio, cromo): aumento della tossicità specifica
Ø  alcol e rumore: incremento del danno uditivo
Ø  alcol e basse temperature: aumento della dispersione termica

Normativa di riferimento
Nelle realtà lavorative in cui si presentano problematiche correlabili all’assunzione di alcol in occasione di lavoro, le linee di azione aziendale devono far riferimento alla legge numero 125 del 30/03/2001 e all’intesa Stato-Regione del 16 Marzo 2006.


Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15.
(disposizione per la sicurezza sul lavoro)
1.      Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto del Ministro della sanità (®Intesa 16 Marzo 2006) , è fatto divieto di assunzione di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2.      Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolmetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzione di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali
3.      Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309.(in concreto: diritto di conservazione del posto, per il tempo necessario al recupero e riabilitazione e comunque non oltre i 3 anni)

Intesa Stato-Regione del 16/03/2006 ai sensi dell’articolo 15 della legge 125/2001
Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
(Vengono riportate le mansioni più rappresentative)
1.      impiego di gas tossici
2.      conduzione di generatori di vapore
3.      attività di fochino
4.      manutenzione degli ascensori
5.      dirigenti e preposti negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
6.      mansioni sanitarie
7.      vigilatrice d’infanzia
8.      attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private
9.      attività che comporti dotazione di porto d’armi
10.  addetti alla guida di veicoli stradali (con patente di guida di categoria B, C, D, E)
11.  addetti circolazione dei treni, autolinee, funicolari…
12.  personale marittimo
13.  piloti d’aerei e controllori di volo
14.  addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
15.  lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni
16. addetti forni di fusione
      17. operatori addetti a sostanze esplosive e infiammabili
      18. addetti cave e miniere


MODUS OPERANDI AZIENDALE
E’ opportuno che il problema alcool venga considerato nella Valutazione dei Rischi Aziendali almeno in rapporto alle mansioni a rischio; in tutti i casi, i lavoratori con caratteristiche di “consumatori problematici”, sentito il parere del Medico Competente, dovrebbero venir inseriti in mansioni compatibili con la problematica in atto.
Un progetto aziendale anti-alcool deve mirare a informare e sensibilizzare dirigenti e lavoratori sui danni derivanti dal consumo di alcool nell’ambiente di lavoro (infortuni, interazioni con tossici lavorativi) e sulle patologie che, a lungo andare, possono compromettere la salute fisica e psichica del soggetto.
A tal fine diventa fondamentale la creazione di un gruppo di lavoro formato da figure aziendali – R.L.S., R.S.P.P., preposti, dirigenti, Medico Competente – e operatori dei servizi di Medicina del Lavoro e di tossicodipendenza dell’ ASL competente che provveda a promuovere:
-          raccolta d’informazione sullo stile di vita, sulle abitudini e sul livello di conoscenza del
problema alcool nelle maestranze
-          informazione e sensibilizzazione sulle problematiche di dipendenza da alcool rivolte alle maestranze e sulla normativa in fatto di alcool e lavoro
-          condivisione di obiettivi (eliminazione dell’alcool in mensa, rispetto del regolamento aziendale)
-          assistenza e percorsi facilitati per i problemi individuali alcolcorrelati

La politica aziendale deve:
1)      essere perfettamente in linea con la norma di legge (es: i controlli alcoolimetrici sono consentiti solo nelle mansioni a rischio)
2)      prevedere l’estensione a tutta la popolazione aziendale del divieto di consumo di alcool all’interno degli ambienti lavorativi
3)      essere chiara sulle sanzioni e sullo scopo dissuasivo e non punitivo delle stesse
4)      essere condivisa anche dalle rappresentanze dei lavoratori (essendo la salute del lavoratore lo scopo ultimo dell’iniziativa aziendale)

Questi punti possono essere adeguatamente e sinteticamente proposti attraverso un regolamento aziendale.

Di seguito un modello di regolamento aziendale.
PREMESSA AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN FATTO DI DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOOL SUL POSTO DI LAVORO
La promozione della salute nei luoghi di lavoro si attua attraverso la corretta applicazione delle normative, la qualità degli ambienti, l’organizzazione del lavoro ma anche con l’adozione di stili di vita sani. Il consumo di bevande alcoliche è un fattore che influenza lo stato di salute e benessere durante il lavoro.
La ………………………………. vuole stabilire con il presente regolamento alcune norme comportamentali in fatto di consumo di bevande alcoliche sul posto di lavoro per garantire un elevato livello di sicurezza e di prevenzione da eventi infortunistici statisticamente più frequenti in caso di assunzione di alcool.
Il presente regolamento non ha limiti temporali di validità e potrà essere modificato quando se ne ravvedesse la necessità, alla luce di variazioni della normativa inerente l’autonomi aziendale, dei contratti collettivi e delle leggi.
Destinatari sono i dipendenti aziendali senza  alcuna eccezione e coloro che a qualsiasi titolo stabilmente o temporaneamente operano nei luoghi di lavoro della …………………...

La ………………………... si impegna a:

·         rendere edotti i lavoratori su quanto previsto dalla normativa specifica in fatto di alcool e lavoro
·         procedere ad una corretta informazione sui rischi legati all’assunzione di alcol sul posto di lavoro
·         indirizzare i lavoratori con eventuali problemi di alcoldipendenza verso un programma di recupero concordato con le strutture sanitarie competenti 
·         promuovere azioni di prevenzione ed educazione nei confronti dell’alcool per un sano stile di vita
·         favorire e  garantire la più ampia conoscenza del presente regolamento divulgandolo presso i soggetti interessati mediante apposita ed adeguata attività di comunicazione.

Fonti normative:
  • art. 2087 codice civile

  • D.P.R. 303 del 1956

  • Legge 30 Marzo 2001, n.125 “legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”

·         Provvedimento Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano  16 marzo 2006, “ intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.


REGOLAMENTO AZIENDALE AI FINI DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL POSTO DI LAVORO

Articolo 1

E’ fatto esplicito e assoluto divieto di introdurre, assumere e somministrare bevande alcoliche
nei luoghi di lavoro aziendali.

Articolo 2

E’ fatto esplicito e assoluto divieto di svolgere l’attività lavorativa sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche. La ……………………… disapprova l’assunzione di bevande alcoliche nelle ore immediatamente precedenti l’inizio dell’attività lavorativa.

Articolo 3

I lavoratori che svolgono attività che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente e/o dei medici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’ ASL territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto del divieto di assunzione di alcool.

Articolo 4

A seguito di controlli alcolimetrici evidenzianti assunzione di alcol, saranno adottati i
provvedimenti di cui sotto
·         con alcolemia inferiore a 0,5 g/l: sarà effettuato un richiamo verbale per il primo episodio alla presenza di RLS o RSU; se la positività sarà confermata in un successivo controllo è previsto ammonimento scritto. In caso di ulteriori recidive potranno essere erogate le ulteriori sanzioni previste dal C.C.N.L. vigente seguendo il principio di gravità e proporzionalità;
·         con alcolemia superiore a 0,5 g/l: è prevista la sospensione temporanea del dipendente dall’attività mansionale a rischio e l’erogazione di  ulteriori sanzioni. 

Articolo 5

Il preposto o il dirigente che riscontri in un lavoratore segni comportamentali o fisici suggestivi di abuso di bevande alcoliche è tenuto a richiedere l’intervento del medico competente o del medico del servizio di prevenzione e sicurezza dell’ ASL al fine di verificare in base anche al riscontro alcolimetrico  se esistono le condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti mansionali. In attesa della valutazione sanitaria il preposto o dirigente deve inibire al dipendente di svolgere l’abituale attività lavorativa al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e di terzi.

In ogni caso, il rifiuto del lavoratore a sottoporsi ai controlli alcolimetrici come previsti nel presente regolamento e dalla normativa vigente  costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di diligenza ex art. 2104 c.c.; al lavoratore, di conseguenza, potranno essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. vigente secondo il principio di proporzionalità. 

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