Il
nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro
In attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della L. n. 123/2007,
il ‘vecchio’ Governo ha approvato il 9
aprile scorso il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ("Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" ) è stato pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, ed entrerà in vigore, salve
alcune eccezioni, decorsi 15 giorni.
La struttura.
Il Testo Unico si compone di 13 Titoli (306 articoli in tutto), dei
quali il primo contiene le più importanti novità: dopo la prima che detta
disposizioni generali, la seconda introduce il Sistema Istituzionale della
Tutela e Sicurezza, nel quale si definiscono, rafforzandoli, le funzioni degli
Enti Pubblici. Tra le novità, si segnala l’Istituzione del Sistema Informativo
Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), presso il quale
dovranno confluire tutti dati relativi agli infortuni e quelli relativi ad ogni
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al quale potranno
accedere le Parti Sociali.
Viene introdotta la possibilità di inoltrare interpelli alla Commissione
appositamente istituita su quesiti di ordine generale sull’applicazione della
normativa sulla sicurezza, la cui risposta vincola gli Organi di vigilanza.
Nella terza parte del primo Titolo confluiscono le principali
disposizioni del D.Lgs n. 626/94, mentre nella quarta ed ultima parte viene
disciplinato il nuovo sistema di sanzioni penali. Gli ulteriori Titoli del T.U. hanno ad oggetto specifiche
previsioni concernenti vari aspetti della sicurezza (disciplina dei luoghi di
lavoro, delle attrezzature e dispositivi individuali di protezione, cantieri
temporanei e mobili, etc.). Tra le disposizioni finali viene disposta l’entrata
in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’ambito oggettivo di
applicazione.
La disciplina del Decreto si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Il T.U. detta una definizione ampia di “rischio”
inteso come “probabilità di
raggiungimento del livello potenziale di danno” e di “salute” cui quel rischio è correlato e che consiste “nello stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
La valutazione dei rischi, inoltre, che il datore di lavoro deve
compiere comprende anche “quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8
ottobre 2004, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi”.
L’ambito soggettivo di
applicazione.
Il nuovo testo supera la precedente impostazione del D.lgs n. 626/94,
nel quale il lavoratore tutelato era inteso come subordinato. Il T.U. è rivolto
a tutti i lavoratori, autonomi e
subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Viene fornita una nuova
definizione di lavoratore che “indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore, pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione” ed inclusi nuovi soggetti nella
categoria dei lavoratori “equiparati come
gli associati in partecipazione, i beneficiari di tirocini formativi e di
orientamento, i volontari c.d.
“lavoratori atipici” (sia pure con talune limitazioni).
Il T.U. si applica:
-
alle collaborazioni a progetto (art. 61
D.LGS 276/2003) ove la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del
committente;
-
alle
prestazioni di lavoro occasionale e
accessorio (con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario);
-
ai
lavoratori somministrati e distaccati
rispetto ai quali il principale
obbligato per tutti gli obblighi di prevenzione e protezione è l’impresa
utilizzatrice (distaccatario), salvo l’obbligo per il somministratore
(distaccante) di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per i quali è assunto;
-
ai lavoratori a domicilio per i quali è
previsto l’obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI);
-
ai
rapporti svolti a distanza (telelavoro)
ai quali si applicherà comunque – indipendentemente dall’ambito aziendale (o
non) nel quale è svolta l’attività di lavoro - l’insieme di previsioni in
materia di videoterminali;
-
ai collaboratori delle aziende familiari
per i quali viene introdotta una specifica disciplina (art. 21) che potrà
essere applicata anche ai lavoratori di
cui all’art. 2222 c.c. a cui continua ad applicarsi anche la normativa in
materia di appalto.
La gestione della prevenzione.
Per razionalizzare il sistema, il Testo Unico detta la definizione dei
soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione e sicurezza, secondo la
quale datore di lavoro è colui che “esercita
i poteri decisionali e di spesa”.
Il dirigente, indipendentemente della
qualifica formale, è colui che “attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su essa”. Il preposto, è colui che sovraintende
all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
ne controlla l’esatta esecuzione da parte
dei lavoratori esercitando un funzionale
potere di iniziativa” (ovviamente nella segnalazione ed individuazione
delle problematiche attinenti alla sicurezza).
Diversamente dal passato, vengono distinti gli obblighi di sicurezza che
gravano sui singoli soggetti: l’art.
17 individua i compiti propri del datore di lavoro che non possono essere
delegabili, l’art. 18 i compiti comuni (nei limiti delle proprie attribuzioni)
al datore di lavoro e al dirigente, l’art. 19 i compiti del preposto e l’art.
20 individua quelli dei lavoratori.
L’art. 25 definisce il ruolo del medico
competente, introducendo tra le altre modifiche quella del dovere di
custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore
di lavoro alla cessazione dell’incarico della documentazione sanitaria in suo
possesso. La medesima documentazione deve essere consegnata al lavoratore
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda.
E’ poi stato previsto, in materia di sorveglianza sanitaria, che le visite mediche preventive tese ad
accertare l’idoneità del lavoratore alla
mansione specifica non potranno essere svolte in fase preassuntiva.
La delega di funzioni.
Il T.U. disciplina per la prima volta i requisiti di legittimità della
delega di funzioni in materia di sicurezza prevedendo anzitutto il requisito
della forma scritta e della data
certa. Il delegato deve possedere
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate.
La delega inoltre deve attribuire tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dall’esercizio delle funzioni delegate e la
contemporanea attribuzione di un’adeguata autonomia di spesa (capacità di spesa e disponibilità
finanziaria).
Sono espressamente individuate le funzioni non delegabili (obbligo di
valutazione di tutti i rischi e nomina del Responsabile del S.P.P.).
Resta fermo per il datore di lavoro, in caso di delega, il dovere di vigilanza in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite che si esplica anche attraverso l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti
dall’art. 30 del T.U. ai sensi della l. 231/2001.
La valutazione dei rischi.
Il T.U. prevede che il documento di valutazione dei rischi sia
predisposto dal datore in collaborazione
con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed anche con il medico competente nei casi in cui
è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Il documento di valutazione deve avere data certa e contenere l’individuazione
delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza da adottare e
l’indicazione dei soggetti ad essa preposti.
Il documento dovrà inoltre
prevedere l’indicazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a
rischi specifici e che
richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
È stata poi prevista per le imprese fino a 10 dipendenti la graduale
abolizione del sistema di autocertificazione del rischio in favore
dell’adozione delle procedure standardizzate che la Commissione
Consultiva di cui all’art. 6 del T.U. ha l’onere di elaborare
non oltre il 31 dicembre 2010.
Il Servizio di Prevenzione e
Protezione.
L’art. 31 del T.U., recependo la disciplina già contenuta nell’art. 8
del D.Lgs 626/1994, ha aggiunto (comma 7) la possibilità nei casi di aziende
con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.
Gli appalti e il sistema di
qualificazione delle imprese.
In caso di affidamento di lavori in appalto il committente deve
verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici (o dei
lavoratori autonomi) mediante la
rispondenza dell’impresa al sistema di qualificazione e secondo i criteri
che verranno emanati dalla Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del T.U.
In attesa che il sistema di qualificazione delle imprese vada a regime e
diventi operativo, il committente dovrà richiedere all’appaltatore il
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e
dovrà altresì acquisire l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 DPR n.
445/2000) dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale.
Vengono inoltre riprese le previsioni di cui all’art. 3 della l.
123/2007, relativamente alla redazione del documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza dei lavori con la
precisazione che ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso di svolgimento alla data del 31 dicembre 2008, il documento
unico deve essere redatto ed allegato entro tale data.
Le sanzioni penali.
In linea con la distinzione degli obblighi di sicurezza attribuiti al
datore di lavoro, al dirigente e ai preposti, il T.U. introduce nuove e
distinte ipotesi di reato per i datori di lavoro e dirigenti da un lato e per i
preposti dall’altro prevedendo tra l’atro che le sanzioni si applichino anche
ai datori di lavoro, dirigenti e preposti “di
fatto”.
Il nuovo quadro sanzionatorio è in ogni caso notevolmente inasprito:
viene tuttavia confermata l’applicazione del sistema della prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e ss. del
D.Lgs 758/1994. E’ poi stata prevista la possibilità di sostituire la pena
dell’arresto con il pagamento di una somma di denaro (da 8mila a 24mila euro), previa
l’indispensabile eliminazione delle irregolarità delle fonti di rischio e delle
eventuali conseguenze dannose.
Le sanzioni amministrative.
Le disposizioni di contrasto per l’emersione del lavoro irregolare di
cui all’art. 5 della L. 123/2007 che hanno introdotto la sospensione
dell’attività e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nei
casi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (individuate in via transitoria nell’allegato I) sono state trasfuse nel
nuovo Testo Unico, con alcune modifiche di dettaglio tra le quali si segnala l’identificazione della somma aggiuntiva,
nelle ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, in
misura fissa pari ad euro 2.500,00.
Inoltre, ai fini dissuasivi di comportamenti elusivi dell’imprenditore,
il Legislatore ha previsto l’arresto fino ad un anno per il datore di lavoro
che non ottemperi al provvedimento di sospensione e prosegua l’attività.
Viene infine confermata la disposizione dell’art. 25-septies della L.
231/2001, a cui il Legislatore del T.U. ha apportato alcune estensioni rispetto
al testo ex Legge 123/2007.
Il Testo Unico ha poi previsto l’esenzione della responsabilità nel caso
in cui l’impresa abbia adottato idonei modelli organizzativi che ai sensi
dell’art. 30 del T.U. in sede di prima applicazione sono considerati efficaci
se conformi alle linee guida UNI-INAIL per i sistemi di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro e alle norme OHSAS 18001:2007.
Le abrogazioni.
Il Testo Unico, nel quale confluiscono gli impianti di diverse
discipline generali (D.Lgs n. 626/94) e specifiche (DPR n. 574/1955, DPR n.
164/1956, D.Lgs n. 277/1991, etc.)
perseguendo lo scopo di razionalizzare e riorganizzare l’intera materia della
sicurezza, all’art. 304 da un lato prevede l’abrogazione
esplicita di una serie di leggi e singole previsioni normative
sostanzialmente recepite, e dall’altro prevede l’abrogazione implicita di “ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal
decreto legislativo medesimo
incompatibile con lo stesso”.
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