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lunedì 12 maggio 2008

FOCUS SICUREZZA

Il nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro

In attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della L. n. 123/2007, il  ‘vecchio’ Governo ha approvato il 9 aprile scorso il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ) è stato pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, ed entrerà in vigore, salve alcune eccezioni, decorsi 15 giorni.
La struttura.
Il Testo Unico si compone di 13 Titoli (306 articoli in tutto), dei quali il primo contiene le più importanti novità: dopo la prima che detta disposizioni generali, la seconda introduce il Sistema Istituzionale della Tutela e Sicurezza, nel quale si definiscono, rafforzandoli, le funzioni degli Enti Pubblici. Tra le novità, si segnala l’Istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), presso il quale dovranno confluire tutti dati relativi agli infortuni e quelli relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al quale potranno accedere le Parti Sociali.
Viene introdotta la possibilità di inoltrare interpelli alla Commissione appositamente istituita su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla sicurezza, la cui risposta vincola gli Organi di vigilanza.
Nella terza parte del primo Titolo confluiscono le principali disposizioni del D.Lgs n. 626/94, mentre nella quarta ed ultima parte viene disciplinato il nuovo sistema di sanzioni penali. Gli ulteriori Titoli  del T.U. hanno ad oggetto specifiche previsioni concernenti vari aspetti della sicurezza (disciplina dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dispositivi individuali di protezione, cantieri temporanei e mobili, etc.). Tra le disposizioni finali viene disposta l’entrata in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


L’ambito oggettivo di applicazione.
La disciplina del Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Il T.U. detta una definizione ampia di “rischio” inteso come “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno” e di “salute” cui quel rischio è correlato e che consiste “nello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
La valutazione dei rischi, inoltre, che il datore di lavoro deve compiere comprende anche “quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.

L’ambito soggettivo di applicazione.
Il nuovo testo supera la precedente impostazione del D.lgs n. 626/94, nel quale il lavoratore tutelato era inteso come subordinato. Il T.U. è rivolto a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Viene fornita una nuova definizione di lavoratore che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge  un’attività lavorativa  nell’ambito  dell’organizzazione di un datore, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” ed inclusi nuovi soggetti nella categoria dei lavoratori “equiparati come gli associati in partecipazione, i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, i volontari  c.d. “lavoratori atipici” (sia pure con talune limitazioni).
Il T.U. si applica:
-       alle collaborazioni a progetto (art. 61 D.LGS 276/2003) ove la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente;
-       alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio (con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario);
-       ai lavoratori somministrati e distaccati rispetto ai quali il principale obbligato per tutti gli obblighi di prevenzione e protezione è l’impresa utilizzatrice (distaccatario), salvo l’obbligo per il somministratore (distaccante) di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per i quali è assunto;
-       ai lavoratori a domicilio per i quali è previsto l’obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI);
-       ai rapporti svolti a distanza (telelavoro) ai quali si applicherà comunque – indipendentemente dall’ambito aziendale (o non) nel quale è svolta l’attività di lavoro - l’insieme di previsioni in materia di videoterminali;
-       ai collaboratori delle aziende familiari per i quali viene introdotta una specifica disciplina (art. 21) che potrà essere applicata anche ai lavoratori di cui all’art. 2222 c.c. a cui continua ad applicarsi anche la normativa in materia di appalto.

La gestione della prevenzione.
Per razionalizzare il sistema, il Testo Unico detta la definizione dei soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione e sicurezza, secondo la quale datore di lavoro è colui che “esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Il  dirigente, indipendentemente della qualifica formale, è colui che “attua le direttive  del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa”.  Il preposto, è colui che sovraintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, ne controlla l’esatta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa” (ovviamente nella segnalazione ed individuazione delle problematiche attinenti alla sicurezza).
Diversamente dal passato, vengono distinti gli obblighi di sicurezza che gravano sui singoli soggetti: l’art. 17 individua i compiti propri del datore di lavoro che non possono essere delegabili, l’art. 18 i compiti comuni (nei limiti delle proprie attribuzioni) al datore di lavoro e al dirigente, l’art. 19 i compiti del preposto e l’art. 20 individua quelli dei lavoratori.
L’art. 25 definisce il ruolo del medico competente, introducendo tra le altre modifiche quella del dovere di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico della documentazione sanitaria in suo possesso. La medesima documentazione deve essere consegnata al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda.
E’ poi stato previsto, in materia di sorveglianza sanitaria, che  le visite mediche preventive tese ad accertare  l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica non potranno essere svolte in fase preassuntiva.

La delega di funzioni.
Il T.U. disciplina per la prima volta i requisiti di legittimità della delega di funzioni in materia di sicurezza prevedendo anzitutto il requisito della forma scritta e della data certa.  Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
La delega inoltre deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dall’esercizio delle funzioni delegate e la contemporanea attribuzione di un’adeguata autonomia di spesa (capacità di spesa e disponibilità finanziaria).
Sono espressamente individuate le funzioni non delegabili (obbligo di valutazione di tutti i rischi e nomina del Responsabile del S.P.P.).
Resta fermo per il datore di lavoro, in caso di delega, il dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite che  si esplica anche attraverso l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall’art. 30 del T.U. ai sensi della l. 231/2001.


La valutazione dei rischi.
Il T.U. prevede che il documento di valutazione dei rischi sia predisposto dal datore in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed anche  con il medico competente nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Il documento di valutazione deve avere data certa e contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza da adottare e l’indicazione dei soggetti ad essa preposti.
Il documento dovrà inoltre prevedere l’indicazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
È stata poi prevista per le imprese fino a 10 dipendenti la graduale abolizione del sistema di autocertificazione del rischio in favore dell’adozione delle procedure standardizzate che la Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del T.U. ha l’onere di elaborare non oltre il 31 dicembre 2010.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’art. 31 del T.U., recependo la disciplina già contenuta nell’art. 8 del D.Lgs 626/1994, ha aggiunto (comma 7) la possibilità nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.

Gli appalti e il sistema di qualificazione delle imprese.
In caso di affidamento di lavori in appalto il committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici (o dei lavoratori autonomi) mediante la rispondenza dell’impresa al sistema di qualificazione e secondo i criteri che verranno emanati dalla Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del T.U.
In attesa che il sistema di qualificazione delle imprese vada a regime e diventi operativo, il committente dovrà richiedere all’appaltatore il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e dovrà altresì acquisire l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000) dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Vengono inoltre riprese le previsioni di cui all’art. 3 della l. 123/2007, relativamente alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza dei lavori con la precisazione che ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso di svolgimento alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico deve essere redatto ed allegato entro tale data.

Le sanzioni penali.
In linea con la distinzione degli obblighi di sicurezza attribuiti al datore di lavoro, al dirigente e ai preposti, il T.U. introduce nuove e distinte ipotesi di reato per i datori di lavoro e dirigenti da un lato e per i preposti dall’altro prevedendo tra l’atro che le sanzioni si applichino anche ai datori di lavoro, dirigenti e preposti “di fatto”.
Il nuovo quadro sanzionatorio è in ogni caso notevolmente inasprito: viene tuttavia confermata l’applicazione del sistema della prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs 758/1994. E’ poi stata prevista la possibilità di sostituire la pena dell’arresto con il pagamento di una somma di denaro (da 8mila a 24mila euro), previa l’indispensabile eliminazione delle irregolarità delle fonti di rischio e delle eventuali conseguenze dannose.

Le sanzioni amministrative.
Le disposizioni di contrasto per l’emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 5 della L. 123/2007 che hanno introdotto la sospensione dell’attività e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (individuate in via transitoria nell’allegato I) sono state trasfuse nel nuovo Testo Unico, con alcune modifiche di dettaglio tra le quali si segnala l’identificazione della somma aggiuntiva, nelle ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, in misura fissa pari ad euro 2.500,00.
Inoltre, ai fini dissuasivi di comportamenti elusivi dell’imprenditore, il Legislatore ha previsto l’arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione e prosegua l’attività.
Viene infine confermata la disposizione dell’art. 25-septies della L. 231/2001, a cui il Legislatore del T.U. ha apportato alcune estensioni rispetto al testo ex Legge 123/2007.
Il Testo Unico ha poi previsto l’esenzione della responsabilità nel caso in cui l’impresa abbia adottato idonei modelli organizzativi che ai sensi dell’art. 30 del T.U. in sede di prima applicazione sono considerati efficaci se conformi alle linee guida UNI-INAIL per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e alle norme OHSAS 18001:2007.

Le abrogazioni.
Il Testo Unico, nel quale confluiscono gli impianti di diverse discipline generali (D.Lgs n. 626/94) e specifiche (DPR n. 574/1955, DPR n. 164/1956, D.Lgs n. 277/1991, etc.) perseguendo lo scopo di razionalizzare e riorganizzare l’intera materia della sicurezza, all’art. 304 da un lato prevede l’abrogazione esplicita di una serie di leggi e singole previsioni normative sostanzialmente recepite, e dall’altro prevede l’abrogazione implicita di “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso”.

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