Cerca nel blog

mercoledì 14 maggio 2008

FOCUS SICUREZZA

Prevenzione e in sicurezza degli ambienti di lavoro
Commenti al nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Le vicende di cronaca relative alle “morti bianche” che si susseguono con tragica regolarità nel nostro Paese, ormai ad un ritmo di 2-3 vittime al giorno (con punte di 6! ad oggi, nel solo 2008, la cifra dei morti sul lavoro ha già oltrepassato le 330 unità), hanno portato alla ribalta della discussione politica e sociale il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Basti pensare che, nonostante un trend in costante diminuzione, si continuano a registrare più di 900 mila infortuni all’anno (2007: 913.500), con un costo sociale ed economico ormai difficilmente sostenibile e difficilmente tollerabile per un Paese avanzato; le stime INAIL quantificano in circa 45 miliardi e mezzo di euro all’anno – pari a circa il 3,21% del PIL complessivamente prodotto – il costo sociale degli infortuni sul lavoro.


Il tema della prevenzione e della messa in sicurezza degli ambienti di lavoro risulta pertanto di stringente attualità ed è in questo quadro che il Governo ha emanato il nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, attuativo dell’art.1 della Legge n.123/2007) che sostituisce le norme precedentemente contenute nel D.Lgs.626/1994 e nelle altre disposizioni normative e che entrerà in vigore il 15 maggio prossimo; per l’entrata in vigore delle norme relative alla valutazione dei rischi aziendali, bisognerà invece attendere il prossimo 29 luglio.
Il nuovo testo recepisce misure di lotta e contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, che sono tra le principali cause di infortunio, perché è proprio in quelle realtà che le condizioni di salute dei lavoratori sono scarsamente considerate e poco tutelate.
Il Testo Unico è ispirato al principio della “effettività della tutela” e contiene – a differenza del suo predecessore, D.Lgs.626, rivolto e ‘tarato’ espressamente sulla figura del lavoratore dipendente – misure di tutela anche per il lavoro ‘atipico’ (somministrati, distaccati, a distanza,ecc.) e flessibile e per quello autonomo (per le sole misure compatibili con tale tipologia di lavoro: informazione e formazione ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale); particolare attenzione viene riservata ad alcune categorie di lavoratori quali i giovani, gli extracomunitari, i contratti interinali. Si propone, insomma, come una norma a tutela della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, con la sola esclusione dei lavoratori domestici.
Il testo contiene anche misure più stringenti per alcune lavorazioni di particolare pericolosità, quali quelle svolte in cantieri, con una specifica attenzione ai subappalti, ridefinendo le responsabilità, che gravano non più solo sulle aziende sub appaltatrici, ma anche su quelle appaltanti. Tale aspetto risulta particolarmente significativo se si considera che il settore delle costruzioni risulta tra quelli a maggiore frequenza infortunistica (54,37 infortuni per mille addetti nel 2007) e risulta addirittura il settore a più alta incidenza per quanto riguarda gli infortuni “gravi”.
Sono previsti anche meccanismi premiali per le imprese che risulteranno virtuose e che ridurranno il numero di infortuni; tra gli incentivi – che saranno definiti in concreto con separata norma attuativa – merita particolare menzione la priorità nell’assegnazione degli appalti pubblici.
E’ previsto inoltre un maggiore coordinamento degli interventi di vigilanza e viene dedicata specifica attenzione alla formazione, vista come fondamentale strumento di prevenzione e tutela, ma demandata in gran parte alla Conferenza Stato-Regioni.
Particolarmente significativa potrà risultare l’introduzione – peraltro demandata alla discrezionalità degli Istituti – all’interno dei programmi scolastici ed universitari della materia della sicurezza sul lavoro, passaggio fondamentale per una reale acquisizione, fin dall’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, di una vera cultura della sicurezza e del valore che ad essa corrisponde.
Qualche perplessità è suscitata invece dall’inasprimento delle sanzioni, incentrate più su illeciti formali rispetto a quelli davvero sostanziali.
Nel complesso, comunque, il nuovo dettato normativo evidenzia indubbiamente una discontinuità rispetto al passato ed un cambio di mentalità sulla materia della sicurezza, puntando più sull’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, piuttosto che sulla mera irrogazione di sanzioni.
Dovrà essere valutato l’effetto delle misure di semplificazione – in particolare per le piccole e medie imprese, specie quelle agricole che utilizzano manodopera stagionale – per far sì che il nuovo Testo Unico si riveli davvero un efficace strumento di tutela e non si esaurisca, invece (come troppo spesso è accaduto con “la 626”), in uno sterile appesantimento burocratico, visto come inutilmente oneroso – e, pertanto, subìto – dalle aziende, senza produrre reali e significativi effetti in fatto di sicurezza sostanziale.
Il nodo per il raggiungimento degli obiettivi che la norma si pone sta proprio in questo: far sì che le aziende – in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni – percepiscano la sicurezza non più semplicemente come un obbligo a cui adempiere ‘obtorto collo’, bensì come un obiettivo della gestione dell’impresa e parte integrante di essa.
Per ottenere questo risultato, però, il testo necessita ancora, per così dire, di maggiore anima, di maggiori spinte verso la cultura della sicurezza. Non a caso in più di uno attende modifiche e correttivi per dare maggiore concretezza ed efficacia a strumenti quale la prevenzione, la formazione, la semplificazione ed il supporto finanziario alle aziende.

Nessun commento:

Posta un commento