Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di
danni alla persona.
Il recente Testo Unico in materia di
sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ha posto l’accento
sulla necessità di prevenire, in azienda, situazioni stressanti, potenzialmente
lesive della salute dei dipendenti.
Ed
infatti, l’art. 28 del nuovo TU sicurezza ha imposto ai datori di lavoro di inserire
nella valutazione dei rischi anche quelli derivanti da “stress lavoro-correlato” e di adottare le
opportune misure di prevenzione.
Una
prima indicazione proviene dall’Europa: l’Accordo Europeo del 8.10.2004,
recepito in Italia solo di recente ad opera dell’Accordo Interconfederale del 9
giugno 2008, ha
espressamente chiarito che “Lo stress non è una malattia, ma una situazione
di prolungata tensione (che) può ridurre l’efficienza sul lavoro e può
determinare un cattivo stato di salute”. La definizione è quindi molto
ampia e si presta a ricomprendere un gran numero di situazioni frequentemente
riscontrabili al lavoro, e potenzialmente dannose per il lavoratore.
In
questo contesto, deve il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ricomprendere
quei fenomeni riconducibili al c.d. mobbing? Il TU sicurezza impone di adottare
misure di prevenzione contro il mobbing?
Tra
le questioni più dibattute, e che più vengono in rilievo in tema di mobbing (e
più in generale in merito alla responsabilità del datore di lavoro per la
salute dei propri dipendenti) vi è senz’altro il tema del danno risarcibile e
delle sue molteplici varianti (danno patrimoniale, non patrimoniale,
esistenziale, biologico, morale, estetico, relazionale, ect.).
In
effetti, si è assistito, nell’ultimo decennio almeno, ad un proliferare di
sentenze (soprattutto dei Giudici di Pace o della magistratura di merito) che
hanno accolto, con sempre maggior larghezza, richieste di risarcimento per
danni di ogni tipo (per la morte del cane o per la serata mancata al teatro,
per le vacanze rovinate o per lo stress derivante dai disservizi postali) e che
hanno legittimato la moltiplicazione dei profili risarcitori e,
contemporaneamente, allargato la responsabilità civile (ad esempio dei datori
di lavoro) anche per fatti prima considerati socialmente “neutri”, e non
lesivi.
Con
una importante Sentenza (n. 26972, dell’11.11.2008), le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno finalmente chiarito e dato sistematicità al concetto del
danno alla persona e definito i limiti della risarcibilità degli interessi non
patrimoniali. Tra i passaggi più significativi della sentenza della
Cassazione vi è l’affermazione che,
nell’ordinamento, non esiste un “diritto alla felicità” tout court,
risarcibile ogni volta che se ne ravvisi la minima violazione. Ha osservato la Corte che “non meritevoli
dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i
pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro
tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita
quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”. La Corte ha anche statuito che “Il
filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il
bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza,
con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo
nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non
sia futile”.
Questi
importanti approdi giurisprudenziali sono senz’altro utili strumenti per
l’interprete, per cercare di definire quali sono i reali rischi da “stress
lavoro-correlato”, che risultano, pertanto, notevolmente ridimensionati e
comunque adeguatamente contestualizzati.
Spetterà
ora agli operatori del diritto, in primis alla magistratura di merito e agli
Organi Ispettivi dare adeguata attuazione agli importanti (e per molti versi
innovativi) orientamenti espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione.

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