Sicurezza: i
recentissimi interventi legislativi
in tema di appalti
Le
novità riguardanti il Decreto Bersani (D.L. 223/2006).
Con
il Decreto Legge del 3 giugno 2008 n. 97, il Legislatore è nuovamente
intervenuto nella materia degli appalti apportando importanti cambiamenti nel
regime della solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore per
oneri contributivi e fiscali.
Tale
ultima disposizione ha modificato la disciplina introdotta dall’art. 35 del
D.lgs 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) e dal Regolamento di attuazione n. 74 del
25 febbraio 2008, varato solo qualche mese orsono dal precedente Governo.
Come
è noto, il Decreto Bersani all’art. 35 comma 28, aveva disposto la
responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore per la “effettuazione” il “versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto
il subappaltatore”.
Il
nuovo Decreto Legge n. 97/2008 fa salva tale disposizione, che continua quindi
ad applicarsi. Vengono invece abrogate dall’art. 3, comma 8 del D.L. n. 97/2008
le ulteriori disposizioni del Decreto Bersani dal comma 29 al comma 34 dell’art.
35 anche in ordine alle limitazioni al regime di solidarietà tra appaltatore e
subappaltatore.
Il
nuovo Decreto, in particolare, ha abrogato con effetto dal 3 giugno 2008 il
comma 29 dell’art. 35 del Decreto Bersani che aveva previsto il venir meno
della responsabilità dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore ove lo
stesso avesse proceduto a verificare la regolarità degli adempimenti
contributivi e fiscali del subappaltatore acquisendo da quest’ultimo la relativa
documentazione (dettagliatamente individuata dal Regolamento attuativo n.
74/2008, anch’esso integralmente abrogato), prima di procedere a pagare il
corrispettivo dovuto.
Il
comma 29 dell’art. 35 Decreto Bersani aveva altresì previsto per l’appaltatore la
facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
Deve
ritenersi, tuttavia, che l’abrogazione di tale disposizione non implichi il
venir meno della possibilità per l’appaltatore di prevedere contrattualmente la
facoltà di sospendere i pagamenti dei corrispettivi nei casi in cui venga
riscontrata una irregolarità nell’adempimento degli oneri fiscali e
previdenziali del subappaltatore. La legittimità di simili clausole (che ben
possono essere previste anche a favore del committente nei confronti
dell’appaltatore) è confortata, infatti, da un univoco orientamento della
Cassazione (fra tutte cfr. la sentenza n. 10668/99), secondo il quale
l’eccezione di inadempimento, che le aziende oppongono azionando dette
clausole, deve essere in ogni caso proporzionata alla irregolarità riscontrata.
Il
successivo comma 30 dell’art. 35 del Decreto Bersani, anch’esso abrogato ad
opera del Decreto n. 97/2008, aveva circoscritto la responsabilità
dell’appaltatore entro i limiti massimi dell'ammontare del corrispettivo dovuto
al subappaltatore.
In
conclusione, a seguito del recente intervento del Legislatore, deve pertanto ritenersi
che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore non viene meno
ed anzi opera “illimitatamente”, posto che in primo luogo non è più contenuta
nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore ed in
secondo luogo che l’appaltatore non può sottrarsi ad essa neppure verificando diligentemente
la correttezza fiscale e contributiva del subappaltatore.
Con
efficacia 3 giugno 2008, il Decreto Legge n. 97 del 2008 ha abrogato altresì le
disposizioni dei commi 32 e 33 dell’art. 35 del Decreto Bersani, concernenti
alcuni adempimenti in capo al committente: questi non avrà più l’obbligo,
amministrativamente sanzionato, di verificare a sua volta il corretto
adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali da parte dell’appaltatore e
del subappaltatore.
Infine,
con l’abrogazione del comma 34 dell’art. 35 del Decreto Bersani è venuta anche
meno la responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore
e del subappaltatore per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Tale
disposizione era infatti stata introdotta nel 2006 nel testo dell’art. 29 del
D.Lgs 276/2003 proprio ad opera del
comma 34 dell’art. 35 del decreto Bersani.
A
seguito del recente intervento del Legislatore, a partire dal 3 giugno 2008 la
responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore e
subappaltatore, entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto,
torna ad essere riferita unicamente ai trattamenti retributivi e contributivi.
Le novità introdotte dal T.U. sulla Sicurezza.
Il
nuovo Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n.
81) ha anch’esso introdotto alcune importanti novità in materia di sicurezza
degli appalti.
E’
stato anzitutto previsto che in caso di affidamento di lavori in appalto il
committente debba verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici (o dei lavoratori autonomi). Il nuovo testo normativo, all’art. 26, ha previsto che la
verifica debba essere effettuata valutando la rispondenza dell’impresa al
sistema di qualificazione di cui al successivo art. 27 e secondo i criteri che
verranno emanati dalla Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del T.U.
In
attesa che il sistema di qualificazione dell’imprese vada a regime e diventi
operativo, il committente dovrà richiedere all’appaltatore il certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e dovrà altresì
acquisire l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000)
dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Sono
state inoltre riprese, ad opera dell’art. 26 del T.U., le previsioni di cui
all’art. 3 della L. n. 123/2007, relativamente alla redazione del documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza dei lavori che deve essere
elaborato in cooperazione tra committente ed appaltatore e che deve essere
allegato al contratto di appalto. In aggiunta è stato precisato che con
riferimento ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in
corso di svolgimento alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico deve
essere redatto ed allegato entro tale ultima data. E’ stato altresì ‘chiarito’
(e tuttavia tale intervento ha già sollevato alcuni dubbi interpretativi) che
l’indicazione specifica dei costi della sicurezza già richiesta ai sensi della
l. 123/2007 a pena di nullità nei contratti di somministrazione, appalto,
subappalto e prestazione periodica di servizi deve essere fornita “con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto”.
La
responsabilità solidale del committente per gli infortuni occorsi ai lavoratori
impiegati nell’appalto o nel subappalto è stata infine limitata, sempre
dall’art. 26 del T.U., con la previsione dell’esclusione per quei danni che
siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
Avv. Cesare Pozzoli
Avvocato in Milano e Professore a contratto pressola Scuola di Specializzazione
per le professioni legali dell'Università degli studi di Milano
Avvocato in Milano e Professore a contratto presso
Avv. Valentina Curti
Studio Legale Associato Chiello
& Pozzoli
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