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venerdì 3 ottobre 2008

FOCUS SICUREZZA

Sicurezza: i  recentissimi  interventi  legislativi  in  tema  di appalti

Le novità riguardanti il Decreto Bersani (D.L. 223/2006).
Con il Decreto Legge del 3 giugno 2008 n. 97, il Legislatore è nuovamente intervenuto nella materia degli appalti apportando importanti cambiamenti nel regime della solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore per oneri contributivi e fiscali.
Tale ultima disposizione ha modificato la disciplina introdotta dall’art. 35 del D.lgs 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) e dal Regolamento di attuazione n. 74 del 25 febbraio 2008, varato solo qualche mese orsono dal precedente Governo.
Come è noto, il Decreto Bersani all’art. 35 comma 28, aveva disposto la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore per la “effettuazione” il “versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.



Il nuovo Decreto Legge n. 97/2008 fa salva tale disposizione, che continua quindi ad applicarsi. Vengono invece abrogate dall’art. 3, comma 8 del D.L. n. 97/2008 le ulteriori disposizioni del Decreto Bersani dal comma 29 al comma 34 dell’art. 35 anche in ordine alle limitazioni al regime di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore.
Il nuovo Decreto, in particolare, ha abrogato con effetto dal 3 giugno 2008 il comma 29 dell’art. 35 del Decreto Bersani che aveva previsto il venir meno della responsabilità dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore ove lo stesso avesse proceduto a verificare la regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali del subappaltatore acquisendo da quest’ultimo la relativa documentazione (dettagliatamente individuata dal Regolamento attuativo n. 74/2008, anch’esso integralmente abrogato), prima di procedere a pagare il corrispettivo dovuto.
Il comma 29 dell’art. 35 Decreto Bersani aveva altresì previsto per l’appaltatore la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
Deve ritenersi, tuttavia, che l’abrogazione di tale disposizione non implichi il venir meno della possibilità per l’appaltatore di prevedere contrattualmente la facoltà di sospendere i pagamenti dei corrispettivi nei casi in cui venga riscontrata una irregolarità nell’adempimento degli oneri fiscali e previdenziali del subappaltatore. La legittimità di simili clausole (che ben possono essere previste anche a favore del committente nei confronti dell’appaltatore) è confortata, infatti, da un univoco orientamento della Cassazione (fra tutte cfr. la sentenza n. 10668/99), secondo il quale l’eccezione di inadempimento, che le aziende oppongono azionando dette clausole, deve essere in ogni caso proporzionata alla irregolarità riscontrata.
Il successivo comma 30 dell’art. 35 del Decreto Bersani, anch’esso abrogato ad opera del Decreto n. 97/2008, aveva circoscritto la responsabilità dell’appaltatore entro i limiti massimi dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
In conclusione, a seguito del recente intervento del Legislatore, deve pertanto ritenersi che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore non viene meno ed anzi opera “illimitatamente”, posto che in primo luogo non è più contenuta nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore ed in secondo luogo che l’appaltatore non può sottrarsi ad essa neppure verificando diligentemente la correttezza fiscale e contributiva del subappaltatore.
Con efficacia 3 giugno 2008, il Decreto Legge n. 97 del 2008 ha abrogato altresì le disposizioni dei commi 32 e 33 dell’art. 35 del Decreto Bersani, concernenti alcuni adempimenti in capo al committente: questi non avrà più l’obbligo, amministrativamente sanzionato, di verificare a sua volta il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali da parte dell’appaltatore e del subappaltatore.
Infine, con l’abrogazione del comma 34 dell’art. 35 del Decreto Bersani è venuta anche meno la responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Tale disposizione era infatti stata introdotta nel 2006 nel testo dell’art. 29 del D.Lgs 276/2003  proprio ad opera del comma 34 dell’art. 35 del decreto Bersani.
A seguito del recente intervento del Legislatore, a partire dal 3 giugno 2008 la responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore e subappaltatore, entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, torna ad essere riferita unicamente ai trattamenti retributivi e contributivi.

Le novità introdotte dal T.U. sulla Sicurezza.
Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81) ha anch’esso introdotto alcune importanti novità in materia di sicurezza degli appalti.
E’ stato anzitutto previsto che in caso di affidamento di lavori in appalto il committente debba verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici (o dei lavoratori autonomi). Il nuovo testo normativo, all’art. 26, ha previsto che la verifica debba essere effettuata valutando la rispondenza dell’impresa al sistema di qualificazione di cui al successivo art. 27 e secondo i criteri che verranno emanati dalla Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del T.U.
In attesa che il sistema di qualificazione dell’imprese vada a regime e diventi operativo, il committente dovrà richiedere all’appaltatore il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e dovrà altresì acquisire l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000) dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Sono state inoltre riprese, ad opera dell’art. 26 del T.U., le previsioni di cui all’art. 3 della L. n. 123/2007, relativamente alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza dei lavori che deve essere elaborato in cooperazione tra committente ed appaltatore e che deve essere allegato al contratto di appalto. In aggiunta è stato precisato che con riferimento ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso di svolgimento alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico deve essere redatto ed allegato entro tale ultima data. E’ stato altresì ‘chiarito’ (e tuttavia tale intervento ha già sollevato alcuni dubbi interpretativi) che l’indicazione specifica dei costi della sicurezza già richiesta ai sensi della l. 123/2007 a pena di nullità nei contratti di somministrazione, appalto, subappalto e prestazione periodica di servizi deve essere fornita “con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.
La responsabilità solidale del committente per gli infortuni occorsi ai lavoratori impiegati nell’appalto o nel subappalto è stata infine limitata, sempre dall’art. 26 del T.U., con la previsione dell’esclusione per quei danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Avv. Cesare Pozzoli
Avvocato in Milano e Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Milano

Avv. Valentina Curti
Studio Legale Associato Chiello & Pozzoli

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