Ispezioni in materia di rapporti di
lavoro. Il “nuovo” istituto della conciliazione monocratica: chiarimenti e
indicazioni operative del Ministero del Lavoro.
La conciliazione monocratica è stata introdotta
dall’art.11 del D.Lgs 124/2004 e regolamentata dalla Direttiva Ministeriale del
18 settembre 2008.
Recentemente il Ministero del Lavoro, rilevandone lo
scarso utilizzo e volendo promuoverne la maggior diffusione, ha emanato la Circolare n. 36/2009,
con la quale ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative sui presupposti di
attivazione dell’istituto e sulle modalità gestionali dello stesso.
Ecco in sintesi come funziona la conciliazione
monocratica e quali sono le ipotesi di applicazione di tale istituto.
Campo di applicazione
Quando il lavoratore si rivolge alla Direzione
Provinciale del Lavoro (DPL) per denunciare irregolarità nella gestione e/o
nello svolgimento del rapporto di lavoro, richiedendo così l’avvio di un’attività
ispettiva da parte dell’Ufficio, la
DPL , anziché procedere direttamente con l’ispezione, può
avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate dal lavoratore,
qualora ravvisi l’esistenza di elementi per una soluzione conciliativa della
controversia.
In tali casi, secondo la citata Circolare
ministeriale, la DPL
deve necessariamente informare il lavoratore denunciante della
possibilità di definire la controversia mediante conciliazione monocratica:
l’eventuale dissenso del lavoratore non impedisce comunque alla DPL di
convocare formalmente le parti per esperire il tentativo di conciliazione
monocratica.
Ed infatti, come noto, l’Amministrazione non ha
l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva a seguito della
mera denuncia del lavoratore, ben potendo rifiutare di perseguire situazioni
che appaiano palesemente pretestuose, oggettivamente inattendibili o prive di
ogni fondamento.
Laddove però la richiesta di intervento non appaia
palesemente infondata, la Circolare
chiarisce che la DPL ,
anziché procedere alla verifica ispettiva, deve proseguire in via “assolutamente privilegiata” la definizione della
vicenda segnalata tramite la promozione del tentativo ci conciliazione.
- rivestano
diretta ed esclusiva rilevanza penale;
-
interessino altri lavoratori oltre al denunciante;
-
riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di
riferimento;
- abbiano
ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed
assicurativa.
Al
riguardo, la Circolare
chiarisce anche che il tentativo di conciliazione monocratica deve essere
escluso solo laddove la richiesta di intervento riguardi direttamente fattispecie che integrino gli estremi di un reato (ad
es. in caso di adibizione di lavoratrici madri a lavoro notturno, d’impiego di
cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o di minori illegalmente
immessi al lavoro), mentre risulta corretto il ricorso allo strumento
conciliativo nei diversi casi in cui la fattispecie rappresentata potrebbe
avere solo eventualmente
implicazioni sul piano penale (ad es. lavoro nero in relazione alla omessa
sorveglianza sanitaria).
Quando poi le
richieste di intervento interessano altri lavoratori oltre al denunciante,
l’Ufficio dovrà privilegiare il ricorso alla conciliazione monocratica laddove
tale coinvolgimento sia solo eventuale o ipotetico. L’accesso ispettivo sarà
viceversa dovuto laddove le irregolarità denunciate coinvolgano
inequivocabilmente altri lavoratori e abbiano ad oggetto fenomeni di rilevante impatto sociale. Se, però, i
lavoratori coinvolti sono tutti identificabili nominativamente si potrà procedere
ad appositi tentativi di conciliazione monocratica attivati d’Ufficio sulla
base delle indicazioni fornite dall’unico denunciante.
Conciliazione
monocratica contestuale
Per tale ipotesi, denominata di “conciliazione
contestuale”, il personale ispettivo è tenuto ad acquisire “il consenso delle parti”, mediante
apposita verbalizzazione, anche successiva al verbale di primo accesso
ispettivo. Tale consenso, peraltro, potrà essere reso separatamente, per
iscritto, a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica
certificata, facendo espresso riferimento al verbale di primo accesso
ispettivo.
Modalità di
svolgimento
Al tentativo di conciliazione, che si svolge presso
gli Uffici territoriali del Ministero, le parti possono presentarsi
personalmente, con o senza assistenza sindacale o professionale, oppure
rappresentate da persone munite di apposita e valida delega a transigere e
conciliare.
Nel corso della procedura conciliativa il
funzionario della DPL indica alle parti le possibili conseguenze dell’avvio del
procedimento ispettivo (effetti, tempistica, sanzioni, ecc.) ed illustra
altresì i vantaggi che la soluzione conciliativa comporta (celerità,
soddisfazione delle pretese, ecc.).
Il funzionario della DPL potrà rifiutarsi di
sottoscrivere l’accordo di conciliazione qualora appaia manifestamente volto a
eludere norme imperative di legge a tutela dei lavoratori ovvero volto a
precostituire false posizioni previdenziali.
Effetti
della conciliazione e mancato accordo
La conciliazione determina l’estinzione del
procedimento ispettivo.
Le eventuali somme pattuite a titolo contributivo e
retributivo possono comportare il pagamento di ulteriori somme a titolo di
sanzioni civili in relazione ad ipotesi di omissioni contributive.
In caso di mancato accordo tra le parti, bisogna
distinguere se questo è derivato da un comportamento del lavoratore o del
datore di lavoro: nel primo caso l’attivazione dell’accertamento ispettivo non
è automatico; nel secondo, invece, a seguito della indisponibilità a conciliare
del datore di lavoro, la DPL
è espressamente “invitata” dalla Circolare a procedere all’accesso ispettivo
nel più breve tempo possibile.
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